NOTE
1.
La Deliberazione n. 9 del 28/01/2003 con cui il Consiglio
Provinciale della Provincia di Caserta ha approvato il Piano Faunistico
Venatorio Provinciale adduce nella Relazione istruttoria, quale
motivazione della modifica del PFVP, quella di tener conto delle
osservazioni formulate dal TAR Campania. Il nuovo PFVP disattende tutte
le osservazioni del TAR Campania al PFVR.
2.
Il nuovo PFVP si riduce alla sola modifica degli istituti
faunistici, Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura, così
come era stato proposto dall’Ufficio Caccia al CTFVP con la
motivazione di raggiungere la percentuale del 20% di territorio
interdetto alla caccia nella provincia di Caserta, individuando nuove
aree alla cui gestione potessero essere interessate le Associazioni
ambientaliste e venatorie, onde evitare che in sede di coordinamento
regionale, fossero individuate altre aree non gradite al CTFVP. La
Deliberazione in oggetto viene meno a questo assunto riducendo le aree
interdette alla caccia al 15,01 %, una quota molto inferiore al 20%
stabilito dalla Legge 157/92.
3.
Il nuovo PFVP contiene un grossolano errore di calcolo presente
nella appendice numerica. Se la superficie utile all’esercizio
venatorio in ettari è di 183248 ha e la superficie agro-silvo-pastorale
della provincia di Caserta è di 222215 ha. La superficie del territorio
interdetta alla caccia è di 38967 ha e quindi il 17,53 % e non il 21,26
% come erroneamente riportato sul PFVP.
4.
Il dato di 38967
ha di territorio interdetto alla caccia in provincia di Caserta, è un
dato fittizio perché raggiunto inserendo le voci “Zone militari”,
“Vivai e Semenzai”, “Orti familiari”, “Battigia”,
“Allevamenti estensivi”, “Coltivazioni protette (Serre)”.
La Legge 157/92 chiarisce in modo
inequivocabile che per territori
di protezione, da riservarsi in una percentuale dal 20 al 30% della
superficie agro-silvo-pastorale, si intende e deve intendersi solo
quelli che rispondano al duplice requisito cumulativo del divieto di
caccia (anche per effetto di
altre leggi o disposizioni) e dalla presenza e operatività, su tali
territori, di provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
La locuzione In dette
percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata
l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni,
deve logicamente
interpretarsi nel senso di essere riferita ai territori oggetto di
protezione ad altro titolo ambientale (parchi nazionali; parchi e
riserve regionali; foreste demaniali; ecc.). Se si sottraggono ai 38967
ha queste aree si ottiene il dato di 33372 ha cioè il 15,01 % della
SASP.
5.
Non regge la motivazione che la quota del 30% deve essere
riferita a livello regionale perché tale osservazione renderebbe di
fatto illegittima la modifica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale
(PFVP).
6.
Non ha fondamento la pretesa di giustificare la riduzione delle
aree di protezione a motivo della sempre maggiore antropizzazione e
infrastrutturazione del territorio (vie di comunicazione, abitati,
etc.), dato che, nella logica della Legge 157/1992, dovrebbe viceversa
giustificare un rafforzamento delle misure di tutela anziché un
incremento del territorio agro-silvo-pastorale assoggettato alla caccia.
7.
Il Consiglio Provinciale di Caserta ha eluso i principi
ispiratori della legislazione in materia, anteponendo il diritto alla
caccia al preminente interesse pubblico alla protezione della fauna, non
si riesce a spiegare in altro modo la riduzione delle Oasi di Protezione
sul territorio provinciale, alla sola area delle Salicelle (Ponte
Annibale), soli 200 ettari su 222215 ettari di superficie
agro-silvo-pastorale.
8.
Nel PFVP sono stati conteggiati come zone interdette alla caccia
i Parchi Regionali della Provincia e successivamente sono state
conteggiate le aree urbanizzate in questi esistenti, sottraendole così
due volte dal computo della superficie interdetta alla caccia.
9.
Allargare la rappresentanza dell’Ufficio Caccia nel CTFVP,
accogliendo la struttura tecnica, è un controsenso dato che il CTFVP è
già un organismo tecnico.
10.
La presenza di un solo ATC che ricomprende tutto il territorio
provinciale, viola l’art. 14 della Legge 157/92, che stabilisce che il
territorio agro-silvo-pastorale vada ripartito in ATC di dimensioni
subprovinciali omogenee. L’INFS ha suggerito di individuare limiti
massimi di 10000-15000 ha.